Regio decreto 918/1942
Art. 57 — Gli Ispettorati locali debbono tenere accurata nota delle destinazioni di servizio che ciascuna delle infermi…
Art. 57. Gli Ispettorati locali debbono tenere accurata nota delle destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti abbia avuto sia in unita' dell'Associazione, sia in unita' delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti. L'Ufficio direttivo centrale e gli Ispettorati locali dovranno comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'art. 36, tutte le variazioni al riguardo, in modo che l'attivita' di servizio di ciascuna infermiera possa essere seguita e registrata nei documenti matricolati contenuti nel fascicolo di cui al seguente art. 60. E' tatto obbligo alle infermiere di comunicare allo Ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma dell'articolo medesimo.
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