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Regio decreto 918/1942

Art. 51 — La Commissione di disciplina di cui all'articolo precedente e' nominata di volta in volta dall'Ispettrice naz…

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/51parte di Regio decreto 918/1942
Art. 51. La Commissione di disciplina di cui all'articolo precedente e' nominata di volta in volta dall'Ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale. E' composta di una vice Ispettrice nazionale, presidente, di due ufficiali medici superiori della C.R.I. e di una Ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria. Per la costituzione ed il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 61 e, seguenti del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, relativo al personale mobilitabile della C.R.I.

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