Regio decreto 918/1942
Art. 44 — Le infermiere volontarie devono: a) ispirare il loro contegno alla massima serieta' personale e riservatezza;…
Art. 44. Le infermiere volontarie devono: a) ispirare il loro contegno alla massima serieta' personale e riservatezza; b) obbedire scrupolosamente ai superiori; c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive ed istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti ed altre norme in vigore presso l'unita' sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli; d) rispettare con rigorosa puntualita' l'orario prescritto; e) presentarsi alla Capo-gruppo entrando od uscendo dai locali dell'unita' sanitaria; f) informare in tempo la Capo-gruppo o la Caposala in caso d'impedimento a prestare servizio; g) astenersi da familiarita', sia coi sanitari, sia con gl'infermi; h) usare nei rapporti con gl'infermi amorevolezza, dignita' e fermezza; i) astenersi dal portare agl'infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari; l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari; m) osservare rigorosamente il segreto professionale su quanto abbiano veduto, udito o fatto.
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