Regio decreto 918/1942
Art. 29 — La Commissione di amministrazione dei corsi di cui all'art
Art. 29. La Commissione di amministrazione dei corsi di cui all'art. 72: accerta la regolarita' della domanda; provvede a far accertare da un Ufficiale medico della C.R.I., o, quando cio' non sia possibile, da altro sanitario, se l'aspirante abbia sana costituzione fisica e sia esente da difetti organici incompatibili col servizio; unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 26 e 42 e all'ultimo comma dell'art. 27, ed il certificato relativo alla visita medica; trasmette al Comitato del Centro di mobilitazione nella cui giurisdizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte, mediante un foglio conforme all'allegato n. 3 al presente Regolamento.
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