Regio decreto 918/1942
Art. 27 — Possono del pari essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I
Art. 27. Possono del pari essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al Comitato o sotto-Comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e che, essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie, siano riconosciute idonee al servizio della C.R.I. a giudizio insindacabile dell'Ispettrice nazionale. L'Ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante debba essere invitata a sostenere, presso la Commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti in guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante superi il detto esame.
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