Regio decreto 918/1942
Art. 23 — Le Capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso…
Art. 23. Le Capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unita' sanitaria. In ciascuna unita' sanitaria la Capo-gruppo: a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere; b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere; c) assegna le infermiere, presi accordi col Direttore dell'unita', ai servizi dei vari reparti; d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere; e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere; f) riferisce mensilmente, ed in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, alla Ispettrice del Comitato nella cui giurisdizione si trova l'unita' sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere; g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 36 e dell'art. 59. h) istruisce il personale femminile di basso servizio, che in caso di bisogno sia stato assunto dall'unita' sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della C.R.I., quando per detto personale non sia stata disposta nell'unita' una diversa dipendenza.
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