Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 918/1942Art. 20
Regio decreto 918/1942

Art. 20 — Ad ognuno dei Comitati centri di mobilitazione puo' essere addetta una vice Ispettrice

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/20parte di Regio decreto 918/1942
Art. 20. Ad ognuno dei Comitati centri di mobilitazione puo' essere addetta una vice Ispettrice. Ad ognuno dei Comitati provinciali o sotto-Comitati della C.R.I. ai quali e' addetta una Ispettrice a norma dell'art. 17 del presente Regolamento possono essere addette una o piu' vice-Ispettrici secondo le esigenze del servizio. Le vice-Ispettrici coadiuvano le Ispettrici esercitando le mansioni che da queste vengano loro affidate. Sostituiscono le Ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle Ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessita'. Ad ognuno dei Comitati provinciali o sotto-Comitati della C.R.I. ai quali non siano addette Ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale abbiano la propria residenza almeno 10 infermiere volontarie, e' addetta una Capo-gruppo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.