Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 918/1942Art. 14
Regio decreto 918/1942

Art. 14 — Ad ognuno dei Comitati provinciali della C.R.I

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/14parte di Regio decreto 918/1942
Art. 14. Ad ognuno dei Comitati provinciali della C.R.I. che, ai termini dell'art. 7 dello Statuto dell'associazione, modificato con l'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1930-VIII n. 496, siano centri di mobilitazione della C.R.I. e' addetta un'Ispettrice di centro di mobilitazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.