Regio decreto 918/1942
Art. 10 — Presso l'Ispettrice nazionale funziona un Ufficio direttivo centrale del Corpo infermiere volontarie
Art. 10. Presso l'Ispettrice nazionale funziona un Ufficio direttivo centrale del Corpo infermiere volontarie. Esso concreta e traduce in atto le disposizioni e direttive dell'Ispettrice, ne esegue gli ordini; provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al Corpo; tiene al corrente i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere. L'Ufficio direttivo e' organo di collegamento con gli Uffici del Comitato centrale dell'associazione, cui e' devoluta l'amministrazione del Corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorita' superiori. L'Ufficio direttivo centrale e' diretto da una Segretaria generale dell'ispettorato. Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'Ufficio vi e' adibito quel numero di subalterne che sia ritenuto necessario.
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