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Regio decreto 267/1942

Art. 9 — Competenza

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/9parte di Regio decreto 267/1942
Art. 9. (Competenza). Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nel Regno anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono salve le convenzioni internazionali.

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