Regio decreto 267/1942
Art. 9 — Competenza
Art. 9. (Competenza). Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nel Regno anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono salve le convenzioni internazionali.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.