Regio decreto 267/1942
Art. 85 — Apposizione dei sigilli da parte del pretore
Art. 85. (Apposizione dei sigilli da parte del pretore). Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il pretore che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, puo' procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.
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