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Regio decreto 267/1942

Art. 82 — Contratto di assicurazione

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/82parte di Regio decreto 267/1942
Art. 82. (Contratto di assicurazione). Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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