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Regio decreto 267/1942

Art. 80 — Contratto di locazione di immobili

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/80parte di Regio decreto 267/1942
Art. 80. (Contratto di locazione di immobili). Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso e' privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.

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