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Regio decreto 267/1942

Art. 78 — Conto corrente, mandato, commissione

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/78parte di Regio decreto 267/1942
Art. 78. (Conto corrente, mandato, commissione). I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

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