Regio decreto 267/1942
Art. 71 — Effetti della revocazione
Art. 71. (Effetti della revocazione). Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.