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Regio decreto 267/1942

Art. 7 — Stato d'insolvenza risultante in sede penale

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/7parte di Regio decreto 267/1942
Art. 7. (Stato d'insolvenza risultante in sede penale). Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del Re Imperatore che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

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