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Regio decreto 267/1942

Art. 65 — Pagamenti

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/65parte di Regio decreto 267/1942
Art. 65. (Pagamenti). Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

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