Regio decreto 267/1942
Art. 63 — Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia
Art. 63. (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia). Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
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