Regio decreto 267/1942
Art. 59 — Crediti non pecuniari
Art. 59. (Crediti non pecuniari). I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.
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