Regio decreto 267/1942
Art. 52 — Concorso dei creditori
Art. 52. (Concorso dei creditori). Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
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