Regio decreto 267/1942
Art. 5 — Stato d'insolvenza
Art. 5. (Stato d'insolvenza). L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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