Regio decreto 267/1942
Art. 44 — Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
Art. 44. (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
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