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Regio decreto 267/1942

Art. 41 — Funzioni del comitato

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/41parte di Regio decreto 267/1942
Art. 41. (Funzioni del comitato). Il comitato puo' essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno. Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri. Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.

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