Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 32
Regio decreto 267/1942

Art. 32 — Intrasmissibilita' delle attribuzioni del curatore

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/32parte di Regio decreto 267/1942
Art. 32. (Intrasmissibilita' delle attribuzioni del curatore). Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non puo' delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato. Puo' essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilita'.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 31 Art. 33 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.