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Regio decreto 267/1942

Art. 29 — Accettazione del curatore

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/29parte di Regio decreto 267/1942
Art. 29. (Accettazione del curatore). Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

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