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Regio decreto 267/1942

Art. 264 — Istituto di credito

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/264parte di Regio decreto 267/1942
Art. 264. (Istituto di credito). Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

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