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Regio decreto 267/1942

Art. 247 — Delegazione dei creditori

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/247parte di Regio decreto 267/1942
Art. 247. (Delegazione dei creditori). Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori gia' costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o piu' membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

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