Regio decreto 267/1942
Art. 24 — Competenza del tribunale fallimentare
Art. 24. (Competenza del tribunale fallimentare). Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
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