Regio decreto 267/1942
Art. 234 — Esercizio abusivo di attivita' commerciale
Art. 234. (Esercizio abusivo di attivita' commerciale). Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
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