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Regio decreto 267/1942

Art. 232 — Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/232parte di Regio decreto 267/1942
Art. 232. (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito). E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. Se la domanda e' ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica. La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, e' aumentata se l'acquirente e' un imprenditore che esercita un'attivita' commerciale.

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