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Regio decreto 267/1942

Art. 230 — Omessa consegna o deposito di cose del fallimento

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/230parte di Regio decreto 267/1942
Art. 230. (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

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