Regio decreto 267/1942
Art. 220 — Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito
Art. 220. (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3, e 49. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.