Regio decreto 267/1942
Art. 218 — Ricorso abusivo al credito
Art. 218. (Ricorso abusivo al credito). Salvo che il fatto costituisca un reato piu' grave, e' punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attivita' commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
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