Regio decreto 267/1942
Art. 208 — Domande dei creditori e dei terzi
Art. 208. (Domande dei creditori e dei terzi). I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.
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