Regio decreto 267/1942
Art. 204 — Commissario liquidatore
Art. 204. (Commissario liquidatore). Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
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