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Regio decreto 267/1942

Art. 200 — Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/200parte di Regio decreto 267/1942
Art. 200. (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa). Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta' in giudizio il commissario liquidatore.

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