Regio decreto 267/1942
Art. 200 — Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa
Art. 200. (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa). Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta' in giudizio il commissario liquidatore.
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