Regio decreto 267/1942
Art. 20 — Morte del fallito durante il giudizio di opposizione
Art. 20. (Morte del fallito durante il giudizio di opposizione). Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.