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Regio decreto 267/1942

Art. 2 — Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/2parte di Regio decreto 267/1942
Art. 2. (Liquidazione coatta amministrativa e fallimento). La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

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