Regio decreto 267/1942
Art. 179 — Mancata approvazione del concordato
Art. 179. (Mancata approvazione del concordato). Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
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