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Regio decreto 267/1942

Art. 175 — Discussione della proposta di concordato

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/175parte di Regio decreto 267/1942
Art. 175. (Discussione della proposta di concordato). Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

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