Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 172
Regio decreto 267/1942

Art. 172 — Operazioni e relazione del commissario

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/172parte di Regio decreto 267/1942
Art. 172. (Operazioni e relazione del commissario). Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 171 Art. 173 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.