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Regio decreto 267/1942

Art. 168 — Effetti della presentazione del ricorso

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/168parte di Regio decreto 267/1942
Art. 168. (Effetti della presentazione del ricorso). Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

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