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Regio decreto 267/1942

Art. 165 — Commissario giudiziale

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/165parte di Regio decreto 267/1942
Art. 165. (Commissario giudiziale). Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

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