Regio decreto 267/1942
Art. 153 — Effetti del concordato della societa'
Art. 153. (Effetti del concordato della societa'). Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.
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