Regio decreto 267/1942
Art. 15 — Facolta' del tribunale di sentire il debitore
Art. 15. (Facolta' del tribunale di sentire il debitore). Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, puo' ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.
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