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Regio decreto 267/1942

Art. 15 — Facolta' del tribunale di sentire il debitore

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/15parte di Regio decreto 267/1942
Art. 15. (Facolta' del tribunale di sentire il debitore). Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, puo' ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.

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