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Regio decreto 267/1942

Art. 143 — Condizioni per la riabilitazione

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/143parte di Regio decreto 267/1942
Art. 143. (Condizioni per la riabilitazione). La riabilitazione puo' essere concessa al fallito: 1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese; 2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non puo' essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi; 3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.

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