Regio decreto 267/1942
Art. 141 — Nuova proposta di concordato
Art. 141. (Nuova proposta di concordato). Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito e' ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non puo' essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.
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