Regio decreto 267/1942
Art. 126 — Concordato nel caso di numerosi creditori
Art. 126. (Concordato nel caso di numerosi creditori). Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, puo' autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziche' comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.
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