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Regio decreto 267/1942

Art. 122 — Concorso dei vecchi e nuovi creditori

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/122parte di Regio decreto 267/1942
Art. 122. (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli 93 a 103.

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