Regio decreto 267/1942
Art. 116 — Rendiconto del curatore
Art. 116. (Rendiconto del curatore). Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza e' data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.
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